Se il punto debole del «filone pubblicistico» è l'incoerenza sistematica, il «tallone d'Achille» della tesi esposta nel paragrafo precedente è quello di trovare un'adeguata soluzione alla problematica della tutela del terzo. Una delle argomentazioni che tradizionalmente viene portata a favore della ricostruzione della d.i.a. come silenzio assenso infatti è quella secondo cui soltanto accogliendo una simile prospettiva si riesce ad assicurare una tutela adeguata dei terzi.
§ 4. Il problema della tutela del terzo alla luce della tesi privatistica: dal rito contro il silenzio all’azione autonoma di accertamento.
Se il punto debole del «filone pubblicistico» è l’incoerenza sistematica, il «tallone d’Achille» della tesi esposta nel paragrafo precedente è quello di trovare un’adeguata soluzione alla problematica della tutela del terzo.
Una delle argomentazioni che tradizionalmente viene portata a favore della ricostruzione della d.i.a. come silenzio assenso infatti è quella secondo cui soltanto accogliendo una simile prospettiva si riesce ad assicurare una tutela adeguata dei terzi [53].
Questo modo di argomentare tuttavia non convince innanzitutto sul piano logico, in quanto pretende di giustifi .... [continua]
La questione della natura giuridica della d.i.a. e il connesso problema della tutela giurisdizionale dei terzi è uno dei punti problematici su cui è maggiormente viva la discussione in dottrina e in giurisprudenza, come testimoniano gli approfonditi contributi pubblicati in questa rivista e i continui revirement dei giudici di Palazzo Spada, che, solo a voler considerare l'ultimo anno e mezzo, dopo aver affermato con un'approfondita sentenza la natura privata della d.i.a. sono tornati ad assimilarla ad un titolo abilitativo tacito per poi tornare nuovamente, con la prima delle due pronunce che qui si annotano, a ribadirne la natura privatistica.
§ 1. Premessa.
La questione della natura giuridica della d.i.a. e il connesso problema della tutela giurisdizionale dei terzi è uno dei punti problematici su cui è maggiormente viva la discussione in dottrina e in giurisprudenza, come testimoniano gli approfonditi contributi pubblicati in questa rivista [1] e i continui revirement dei giudici di Palazzo Spada, che, solo a voler considerare l'ultimo anno e mezzo, dopo aver affermato con un'approfondita sentenza la natura privata della d.i.a. [2] sono tornati ad assimilarla ad un titolo abilitativo tacito [3] per poi tornare nuovamente, con la prima delle due pronunce che qui si annotano, a ribadirne la natura privatistica.
La decisione n. 2139 si segnala tuttavia non solo per costituire l'ennesimo, ma sicuramente non ultimo, ripensamento su .... [continua]
Il concetto di perequazione è oggi alla base dell'acceso dibattito sulla riforma federalista della fiscalità. In particolare, è cogente la discussione attorno al principio di equilibrio tra fabbisogno finanziario e gettito fiscale normale. Trova, quindi, continuità il confronto sui procedimenti per definire misure oggettive e condivisibili delle variabili insite nel modello teorico (bisogni delle comunità, costi standard dei servizi pubblici, rientri del drenaggio fiscale, ecc.).
Il concetto di perequazione è oggi alla base dell’acceso dibattito sulla riforma federalista della fiscalità.
In particolare, è cogente la discussione attorno al principio di equilibrio tra fabbisogno finanziario e gettito fiscale normale. Trova, quindi, continuità il confronto sui procedimenti per definire misure oggettive e condivisibili delle variabili insite nel modello teorico (bisogni delle comunità, costi standard dei servizi pubblici, rientri del drenaggio fiscale, ecc.).
Il paradigma fondante del processo federalista prevede l’attribuzione di responsabilità dirette, in capo agli enti locali, nella gestione del bilancio contabile generato dai territori governati. In presenza, tuttavia, di forme perequative orizzontali o verticali, atte a garantire la copertura dei disavanzi ove questi non siano imputabili alla cattiva gestione della cosa pubblica ma derivino direttamente da deficienze .... [continua]
Come sopra accennato, l'analisi esegetica del dato testuale (comma terzo dell'art. 120 del T.U. degli enti locali), sia in dottrina che in giurisprudenza, aveva condotto, prevalentemente, a collocare l'individuazione delle aree da trasformare in una fase anteriore alla costituzione della società.
§ 4. L’individuazione delle aree interessate dall’intervento
Come sopra accennato, l’analisi esegetica del dato testuale (comma terzo dell’art. 120 del T.U. degli enti locali), sia in dottrina che in giurisprudenza, aveva condotto, prevalentemente, a collocare l’individuazione delle aree da trasformare in una fase anteriore alla costituzione della società.
Tuttavia, proprio partendo dall’esame delle norme e dalla considerazione di una loro estrema stringatezza, non erano mancate pronunce di Giudici Amministrativi con le quali s’era osservato che, pur se la logica vorrebbe che l’atto di individuazione delle aree precedesse la costituzione della società, nulla esclude che la costituzione stessa possa precedere l’individuazione delle aree.
A tale proposito, prima ancor .... [continua]
La Società di Trasformazione Urbana (in seguito, anche STU), disciplinata dall'art. 120 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000), sembra palesarsi quale strumento giuridico utilizzabile per ambiziosi progetti di riqualificazione di aree vaste, in quanto consente l'accentramento della funzione di governo del territorio in capo ad un soggetto unitario, il quale può farsi portatore di una prima valutazione complessiva dell'intera zona interessata dalla trasformazione.
§ 1. Ambito d’intervento della STU
La Società di Trasformazione Urbana (in seguito, anche STU), disciplinata dall’art. 120 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. n. 267/2000), sembra palesarsi quale strumento giuridico utilizzabile per ambiziosi progetti di riqualificazione di aree vaste, in quanto consente l’accentramento della funzione di governo del territorio in capo ad un soggetto unitario, il quale può farsi portatore di una prima valutazione complessiva dell’intera zona interessata dalla trasformazione.
Uno degli elementi salienti che connota la STU è la capacita di espropriazione non finalizzata esclusivamente alla realizzazione di opere e lavori pubblici, o di pubblica utilità, ma anche, e soprattutto, per la realizzazione di “progetti” di pubblica utilità, i quali .... [continua]
La pubblicazione della sentenza 4 febbraio 2010 n. 1523 del T.A.R. Roma ha dato nuova linfa alla questione già molto dibattuta - e della quale ci si era già occupati, anche se solo incidentalmente - relativa alla compatibilità tra strumenti urbanistici perequativi e principio di legalità.
§ 1. Premessa
La pubblicazione della sentenza 4 febbraio 2010 n. 1523 del T.A.R. Roma ha dato nuova linfa alla questione già molto dibattuta - e della quale ci si era già occupati [1], anche se solo incidentalmente - relativa alla compatibilità tra strumenti urbanistici perequativi e principio di legalità.
Ed invero, l'annullamento parziale delle N.T.A. del nuovo P.R.G. del Comune di Roma, motivato dalla carenza di una sufficiente base normativa che ne legittimasse i capisaldi perequativi, ha destato un certo stupore tra i commentatori, inducendo la dottrina di tutta Italia ad interrogarsi in merito alla sufficienza delle varie previsioni normative regionali [2].
Elaborazioni di questo tipo, tuttavia, sono necessariamente destinate a scontrarsi con l'eterogeneità dei sistemi urbanistici ital .... [continua]
Molto interessante, e per molti versi condivisibile, appare la tesi secondo la quale l'inutile decorrenza del termine a seguito della presentazione della d.i.a., cioè senza che l'Amministrazione adotti alcun provvedimento, provocherebbe una trasfigurazione della fattispecie, nel senso che si avrebbe un vero e proprio atto amministrativo, immediatamente impugnabile dal terzo.
Molto interessante, e per molti versi condivisibile, appare la tesi secondo la quale l’inutile decorrenza del termine a seguito della presentazione della d.i.a., cioè senza che l’Amministrazione adotti alcun provvedimento, provocherebbe una trasfigurazione della fattispecie, nel senso che si avrebbe un vero e proprio atto amministrativo, immediatamente impugnabile dal terzo.
Più in dettaglio, a seguito della d.i.a. presentata dal soggetto interessato, corredata della prescritta relazione asseverata da un tecnico abilitato, il decorso del termine di trenta giorni dalla sua presentazione ed il silenzio dell’Amministrazione per tale periodo, integrerebbero - quale congruente conseguenza del dettato normativo - gli elementi atti a trasformare la stessa denunzia da atto di natura privata a titolo edilizio che abilita all’esecuzione dei lavori.
In sostanza, la norma avrebbe prefigurato una fattispecie a formazione progressiv .... [continua]
L'equilibrio di bilancio, da ricercare in fase di investimento e di gestione, rappresenta un obiettivo specifico per le iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e ambientale, peraltro complicato ove le istanze di tutela sono più forti, data la valenza del capitale culturale in gioco.
§ Premessa ed obiettivi [1]
In un importante convegno internazionale, tenutosi qualche anno fa presso l’Università di Salerno sul tema delle città fortificate all’interno del sistema territoriale, il patrimonio storico-architettonico era descritto come costituito da “emergenze ricche di valori simbolici, integrate nel territorio di cui hanno finito per assumere un ruolo di riferimento, per le quali non appare più proponibile l’originaria funzione (e pertanto) occorre interrogarsi sul come riaccendere le luci tra le loro spesse mura, partendo dalle potenzialità che ad esse derivano dalla singolarità dei rapporti stabiliti nel tempo con i luoghi, con l’uomo e con la memoria”. Parole con le quali, nel manifesto dell’incontro, si sottolineava la rilevanza della verifica di sostenibilit&agra .... [continua]
La decisione sull'ammissibilità del ricorso, del 30 agosto 2007, affermando la natura di sanzione penale della confisca prevista dall'art. 44 D.P.R. 380/2001 si pone come potenzialmente rivoluzionaria, atteso che da tale inquadramento consegue l'applicabilità del principio di personalità della responsabilità penale e l'impossibilità di adottare il provvedimento ablativo nei confronti non solo dei soggetti prosciolti per difetto dell'elemento soggettivo (categoria di soggetti di cui si è espressamente occupata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), ma, a fortiori, anche verso i terzi di buona fede estranei al processo penale.
§ 3. L'adeguamento della giurisprudenza interna all'indirizzo della Corte Europea.
La decisione sull'ammissibilità del ricorso, del 30 agosto 2007, affermando la natura di sanzione penale della confisca prevista dall'art. 44 D.P.R. 380/2001 si pone come potenzialmente rivoluzionaria, atteso che da tale inquadramento consegue l'applicabilità del principio di personalità della responsabilità penale e l'impossibilità di adottare il provvedimento ablativo nei confronti non solo dei soggetti prosciolti per difetto dell'elemento soggettivo (categoria di soggetti di cui si è espressamente occupata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), ma, a fortiori, anche verso i terzi di buona fede estranei al processo penale.
È appena il caso di rilevare invece che .... [continua]
L'art. 6 del testo unico dlel'edilizia è stato sostituito dal nuovo testo introdotto dall'art. 5 D.L. 25 marzo 2010 n. 40 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
§ Analisi delle nuove ipotesi di “attività edilizia libera”
L’art. 6 del testo unico dell’edilizia è stato sostituito dal nuovo testo introdotto dall’art. 5 D.L. 25 marzo 2010 n. 40 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
L’integrale sostituzione sembra, a prima vista, non comportare una radicale modificazione della previgente disciplina, limitandosi all’implementazione delle ipotesi di attività edilizia libera e all’introduzione di disposizioni di dettaglio.
In realtà, una diversità non di piccolo momento viene, al contrario, introdotta: è l’obbligo di comunicazione preventiva, anche per via telematica, (obbligo) che viene posto a carico di chi intende espletare l’attività edilizia libera.
.... [continua]
La confisca dell'area oggetto del reato di lottizzazione abusiva, prevista dall'art. 44, co. 2., D.P.R. 380/2001 (in passato dall'art. 19 legge 47/1985), è stata oggetto negli ultimi due anni, di una significativa evoluzione giurisprudenziale, che ne ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata, e ha messo in discussione il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
§ 1. Premessa. L'indirizzo «tradizionale» della giurisprudenza di legittimità.
La confisca dell'area oggetto del reato di lottizzazione abusiva [1], prevista dall'art. 44, co. 2., D.P.R. 380/2001 (in passato dall'art. 19 legge 47/1985), è stata oggetto negli ultimi due anni, di una significativa evoluzione giurisprudenziale, che ne ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata, e ha messo in discussione il tradizionale indirizzo della giurisprudenza di legittimità.
Secondo questo consolidato orientamento, affermatosi solo dopo il 1990, la confisca deve qualificarsi come una sanzione amministrativa [2] irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza della P.A., visto che tramite questo provvedimento l'autorità giudizi .... [continua]
Quanto all'attività dell'amministrazione successiva alla presentazione della denuncia di inizio attività, secondo le ricostruzioni dottrinali relative al modello generale di d.i.a., due tesi si contendono il campo: quella dell'autotutela e quella del controllo pubblico di attività privata.
§ 7. La natura giuridica della denuncia di inizio attività e le possibili forme dell’autotutela.
Quanto all’attività dell’amministrazione successiva alla presentazione della denuncia di inizio attività, secondo le ricostruzioni dottrinali relative al modello generale di d.i.a., due tesi si contendono il campo: quella dell’autotutela e quella del controllo pubblico di attività privata. [3]
Recente giurisprudenza ha riconosciuto il potere di autotutela nei confronti della d.i.a., ancorandolo agli stessi presupposti dell’autotutela in generale (interesse pubblico concreto e attuale). [4]
Ove si voglia aderire alla prima soluzione, occorre comunque considerare che non si tratta dell’autotutela mediante atti di ritiro di propri provvedimenti.
Secondo la tesi c .... [continua]
Il vuoto di pianificazione che si determina in conseguenza della decadenza dei vincoli espropriativi crea incertezze sul regime edilizio applicabile alle cd. “aree bianche” allorché si debba determinare l'indennizzo o il risarcimento del danno per la loro abusiva occupazione. La sentenza in commento ritiene che la quantificazione del risarcimento debba essere operata tenendo conto della disciplina dettata dall'art. 9 del T.U. per l'edilizia per i comuni privi di piano regolatore la quale riduce entro ristrettissimi limiti la capacità edificatoria dei suoli. Nella nota si procederà ad un'analisi critica di tale tesi, proponendo soluzioni alternative.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si occupa dei criteri per la determinazione del risarcimento del danno relativo all’apprensione senza titolo da parte della p.a. di un’area soggetta al regime delle cd “zone bianche” prive di specifica destinazione urbanistica.
Nella specie si trattava di un terreno al quale un PRG risalente al 1976 aveva apposto un vincolo a viabilità che, al momento della sua occupazione, era oramai decaduto per il decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2 della L. n. 1187 del 1968 [1].
Il Consiglio di Stato, disattendendo l’orientamento del giudice di primo grado, che aveva considerato l’area come edificabile, e quantificato, quindi, il risarcimento per la sua illegittima occupazione in base al criterio previsto da comma 7-bis dell’art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, ha ritenuto, invece, che il terreno dovesse considerarsi di natura no .... [continua]
Nel caso un regolamento edilizio anteriore all'entrata in vigore della legge urbanistica prevedesse l'obbligo di dotarsi del titolo edilizio per tutte le costruzioni, per affermare la legittimità di un'opera sotto il profilo urbanistico-edilizio, non è sufficiente dimostrarne l'anteriorità al 1967, ma è necessario o provare che la stessa sia stata eseguita prima dell'entrata in vigore del regolamento edilizio stesso oppure, laddove essa sia stata realizzata successivamente, che sussistessero motivi per cui detto intervento dovesse eventualmente ritenersi sottratto all'obbligo di richiedere idoneo titolo edilizio.
§ 1. Introduzione. Le problematiche affrontate dalla sentenza.
La sentenza del giudice amministrativo napoletano in esame si segnala in quanto affronta due problematiche, entrambe di estremo interesse.
La prima questione affrontata è quella dell'ammissibilità dell'integrazione postuma della motivazione, che da tempo è oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza, viste anche le riforme introdotte nel 2005 alla legge sul procedimento amministrativo.
La seconda questione affrontata è sicuramente meno «classica» della precedente, ma ugualmente interessante, e riguarda il rapporto tra legge urbanistica e regolamento edilizio ad essa anteriore contenente norme più restrittive.
Il ricorso deciso con la sentenza in .... [continua]
La L. 25 marzo 1982 n. 94, cosiddetta legge Nicolazzi, introdusse un regime semplificato per il rilascio della concessione edilizia, in quanto l'art. 7 di tale legge prevedeva che fossero assoggettati ad autorizzazione gratuita ovvero al silenzio assenso: tutti gli interventi di manutenzione straordinaria; le pertinenze e gli impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti; le occupazioni di suolo pubblico mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
§ 1. Interventi normativi precedenti la L. 7 agosto 1990 n. 241.
La L. 25 marzo 1982 n. 94, cosiddetta legge Nicolazzi, introdusse un regime semplificato per il rilascio della concessione edilizia, in quanto l’art. 7 di tale legge prevedeva che fossero assoggettati ad autorizzazione gratuita ovvero al silenzio assenso: tutti gli interventi di manutenzione straordinaria; le pertinenze e gli impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti; le occupazioni di suolo pubblico mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero; le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.
La L. 28 febbraio 1985 n. 47 (la prima legge sul condono edilizio), liberalizzò l’esecuzione delle opere interne; l’art. 26 di tale legge consentiva infatti l’esecuzione di .... [continua]
L'edilizia residenziale convenzionata sembra esser stata oggetto, fino ad oggi, di un numero limitato di contributi scientifici, i quali si sono peraltro incentrati sui tratti finali della procedura, relativi all'assegnazione ed al successivo trasferimento dell'immobile abitativo.
§ 1. Premessa
L’edilizia residenziale convenzionata sembra esser stata oggetto, fino ad oggi, di un numero limitato di contributi scientifici, i quali si sono peraltro incentrati sui tratti finali della procedura, relativi all'assegnazione [1] ed al successivo trasferimento dell'immobile abitativo [2]. Le problematiche a monte, relative alle fasi di determinazione ed erogazione del contributo per l'edificazione [3], non sembrano invece essere state oggetto di riflessione dottrinale ad ampio respiro e ciò induce a soffermarsi sulla sentenza in epigrafe, che di tali problematiche si occupa in modo diffuso.
Giova peraltro sottolineare fin da ora che le importanti indicazioni di cui si darà conto non discendono soltanto dalla parte della sentenza che si dedica al merito dei motivi d'impugnazione: l'Amministrazione resistente difend .... [continua]
Fra il modello della “semplificazione”, che porta ad assimilare la d.i.a. al silenzio assenso, facendone a tutti gli effetti un provvedimento tacito, e quello della “liberalizzazione”, che considera, invece la d.i.a. un atto privato non impugnabile innanzi al g.a., il Consiglio di Stato, in controtendenza rispetto a talune recenti decisioni, sceglie quest'ultimo.
1. La sentenza in commento affronta nuovamente il problema della natura giuridica della d.i.a. e delle modalità di tutela che il terzo può esperire nei suoi confronti.
Fra il modello della “semplificazione”, che porta ad assimilare la d.i.a. al silenzio assenso, facendone a tutti gli effetti un provvedimento tacito, e quello della “liberalizzazione”, che considera, invece la d.i.a. un atto privato non impugnabile innanzi al g.a., il Consiglio di Stato, in controtendenza rispetto a talune recenti decisioni [1], sceglie quest’ultimo.
Tuttavia, le conseguenze processuali tratte da tale opzione teorica non sono quelle solite, secondo cui il terzo, non potendo impugnare la d.i.a., non avrebbe altra strada che quella di compulsare l’amministrazione a reprimere l’abuso edilizio, impugnando poi il silenzio o l’eventuale provvedimento negativo.
Il Consiglio di Stato .... [continua]
Il giudice amministrativo potrà volta per volta valutare l'idoneità delle forme di pubblicità impiegate ad assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento autorizzatorio.
Il giudice amministrativo potrà volta per volta valutare l'idoneità delle forme di pubblicità impiegate ad assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento autorizzatorio[82].
Sulla base di tali principi, è stata ritenuta insufficiente la pubblicazione all'albo pretorio del comune, perché tale formalità comporta la conoscibilità solo per chi si rechi all'interno degli uffici e selezioni, tra gli atti affissi, l'istanza cui ha dato particolare rilievo il d. lgs. 259/2003[83].
La ratio del quarto comma – che è teso ad assicurare che i terzi possano avere conoscenza dell'istanza, nell'ottica dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (art. 86, co. 1, d. lgs. 259/2003) – impedisce inoltre di ritenere che la sua violazione possa assumere carattere meramente formale e sia riconducibile al regime dell'art. 21-octies legge 241/1990 .... [continua]
La sentenza in commento si rivela particolarmente interessante per la propria capacità di effettuare, traendo lo spunto dal caso concreto deciso, un'esaustiva sintesi di alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali recenti in materia di distanze tra costruzioni e, più specificamente, in materia di distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici ad esse antistanti, con riferimento al regime di applicabilità degli standards urbanistici speciali.
§ Premessa
La sentenza in commento si rivela particolarmente interessante per la propria capacità di effettuare, traendo lo spunto dal caso concreto deciso, un’esaustiva sintesi di alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali recenti in materia di distanze tra costruzioni e, più specificamente, in materia di distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici ad esse antistanti, con riferimento al regime di applicabilità degli standards urbanistici speciali.
Una sua breve analisi, che consterà di una parte “ricognitivo-narrativa” del fatto, dei motivi di impugnazione e dell’iter argomentativo del Collegio molisano, effettuata secondo la cronologia espositiva prospettata dalle parti e dal Giudice, e di una parte, svincolata dalla mera cronologia estraibile dalla lettura della sentenza, evidenzian .... [continua]
Nei suoi quattro anni di vigenza, l'art. 10-bis è stato bersaglio di una fittissima schiera di critiche. A ben guardare, tuttavia, nessuna di esse coglie nel segno, perché non ve n'è una che non possa ritenersi astrattamente superabile in via ermeneutica. Il vero limite dell'art. 10-bis va dunque cercato altrove, e segnatamente nella cogenza che gli risulta attribuita dal dettato legislativo come interpretato dalla giurisprudenza già formatasi su questo tema.
§ VI. CONCLUSIONI
§ 1. Il vero limite della comunicazione dei motivi ostativi
Nei suoi quattro anni di vigenza, l'art. 10-bis è stato bersaglio di una fittissima schiera di critiche [422]. A ben guardare, tuttavia, nessuna di esse coglie nel segno, perché non ve n'è una che non possa ritenersi astrattamente superabile in via ermeneutica. Il vero limite dell'art. 10-bis va dunque cercato altrove, e segnatamente nella cogenza che gli risulta attribuita dal dettato legislativo come interpretato dalla giurisprudenza già formatasi su questo tema.
A questo proposito si già osservato [423] che il legislatore ha dedicato una parte considerevole della disposizione a delimita .... [continua]
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Rivista professionale nella materia dell'URBANISTICA ed EDILIZIA - Direttore responsabile: PAOLO LORO
Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti (Cesare Pavese)